CAPITOLO XIV Gli
Enti
Art.27 - Gli organi
Territoriali degli Enti sono tenuti periodicamente ad informare la
Segreteria Territoriale sull'attivitą svolta; spetta al Consiglio Generale
dell'Unione Sindacale Territoriale nominare i Presidenti
Territoriali degli Enti nel numero e modalitą previste dallo
Statuto degli Enti stessi. Spetta alla Segreteria indicare i Presidenti
e/o Amministratori di Societą o Associazioni collaterali all'UST, di
propria competenza. I Presidenti Territoriali degli Enti sono tenuti,
almeno annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione al Comitato
esecutivo dell'Unione Sindacale Territoriale il quale, su proposta della
Segreteria Territoriale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da
svolgere nel campo di Attivitą degli Enti. I responsabili Territoriali
delle Societą o Associazioni collaterali alla UST sono tenuti,
annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione alla Segreteria UST che
relazionerą al Comitato Esecutivo ai sensi dell'art.18 del presente
Statuto. |